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Il diritto di accesso documentale, disciplinato dal capo V della L. 241/1990, può essere esercitato dal cittadino su tutta l'attività dell'Amministrazione Comunale ed in particolare su atti, documenti e procedure che lo riguardano siano essi in formato cartaceo, grafico, fotocinematografico, elettromagnetico, ect.; tale diritto si estende anche nei confronti delle aziende, istituzioni, consorzi e società dipendenti o controllati dal Comune.
Per poter avviare il procedimento devono sussistere dei prerequisiti necessari, ovvero il richiedente deve essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l'accesso.
L’accesso agli atti si può esercitare:
- in modo informale: mediante visione o rilascio di copia di documenti amministrativi o di qualunque altro atto pubblicato sul sito internet istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente (sotto-sezioni Albo pretorio on-line, Atti amministrativi, Amministrazione trasparente), direttamente presso l'URP. L'estrazione di copia cartacea è soggetta al pagamento dei costi di riproduzione.
- in modo formale: mediante presentazione di apposita istanza redatta sulla modulistica prevista, in cui sono riportati i requisiti legittimanti l’istanza stessa. L’istanza è protocollata e inviata al servizio competente che risponde previa istruttoria (verifica dell’interesse, comunicazione agli eventuali controinteressati, eventuale contatto con richiedente per visione/ ritiro copie, altro).